IMU - Imposta Municipale Unica


LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 (dal comma 738 al 783)

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L'IMU è un'imposta patrimoniale sugli immobili.
Salve le ipotesi di esclusione previste dalla normativa nazionale e locale, l'imposta è da calcolarsi applicando al valore dell'immobile l'aliquota deliberata annualmente dal Comune.
Per avere tutte le informazioni utili al calcolo si consiglia di prendere visione dell'informativa pubblicata annualmente dal Comune su questo portale.




 

  

La legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio dello Stato per il 2020) ha rivoluzionato la disciplina normativa che regola il prelievo fiscale locale sugli immobili eliminando l’Imposta Unica Comunale (IUC) e la sua componente sui servizi denominata Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI).
Sostanzialmente, ad oggi a livello locale gli unici prelievi fiscali rimasti sugli immobili sono la Tassa sui Rifiuti (TARI) e soprattutto l’IMU la cui disciplina è stata interamente riscritta nella citata Legge di Bilancio; in particolare, è contenuta nei commi dal 739 al 783 dell’unico articolo di cui si compone tale norma.

Regolamento IMU

   

I possessori di immobili intesi quali fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, con la sola esclusione dell’abitazione principale con relative pertinenze e dei fabbricati a questa assimilati, a condizione che non rientrino nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

  

(comma 741 let. b): Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 del 12/09/2022, depositata il 13/10/2022, nella definizione di abitazione principale è stato eliminato con effetto retroattivo ogni riferimento ai componenti del nucleo familiare civilistico del possessore.

La predetta sentenza ha altresì eliminato il secondo periodo del comma 741, lettera b) che disponeva, per effetto della modifica normativa apportata dall’art. 5-decies del D.L. n. 146/2021, che in presenza di nuclei familiari i cui membri avessero stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spettava per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.

La Corte Costituzionale con la citata sentenza ha stabilito che i coniugi in presenza di una “giusta causa” (lavoro, affetti, salute, ecc.) possono contravvenire all’obbligo di coabitazione previsto dall’art. 143 del Codice Civile e stabilire la loro dimora abituale (e conseguente residenza anagrafica) in fabbricati diversi (dello stesso comune o di comuni diversi) senza perdere, così facendo, automaticamente i benefici fiscali previsti per l’abitazione principale per uno dei due immobili. La perdita dei benefici è comunque prevista in caso di assenza della dimora abituale in uno dei due fabbricati per la riscontrata mancanza di consumi di energia elettrica, di acqua e gas con essa compatibili, ovvero in mancanza di una valida ragione di fatto che giustifichi il frazionamento del nucleo famigliare che deve essere necessariamente diversa da quella del mero risparmio fiscale che integra una forma di abuso di diritto (alias elusione fiscale) che come tale è sanzionabile.

  

(comma 741 let. b) Ferma restando la definizione dell'art. 817 c.c. (Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa) per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un' unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

  

- Beneficiano dell'esenzione da imposta prevista per l'abitazione principale anche le seguenti tipologie di fabbricati:
A. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa se adibite dai soci assegnatari ad abitazione principale e relative pertinenze. Ipotesi speciale è quella delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, per le quali non è richiesto requisito della residenza anagrafica.
B. I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, purché adibiti ad abitazione principale.
C. Il fabbricato assegnato al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice di separazione legale (ordinanza cautelare del Presidente del Tribunale, sentenza di omologazione della separazione consensuale, sentenza di definizione della separazione giudiziale) ovvero di annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, da questo utilizzato quale abitazione principale.
D. Un solo immobile Il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e all'ordinamento prefettizio; a questi soggetti, in ragione delle esigenze del loro servizio, non è richiesto l'utilizzo del fabbricato quale abitazione principale.
E. Una sola unità immobiliare Il fabbricato di civile abitazione posseduto e non concesso in locazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purchè l'agevolazione sia prevista e mantenuta nel Regolamento comunale sull'IMU.
    PRECISAZIONI:
1. L'esenzione non si applica ai fabbricati appartenenti alle suddette tipologie che rientrino però nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; questi scontano l'imposta sulla base dell'aliquota e con la detrazione prevista per l'abitazione principale.
2. L'esenzione o agevolazione (vd. il precedente punto 1) si estende anche alle pertinenze dei suddetti fabbricati, con le limitazioni di categoria e numero previste per quelle delle abitazioni principali.
3. Per tutte le tipologie di fabbricati assimilati all'abitazione principale sussiste l'obbligo dichiarativo, ma non costituisce presupposto costitutivo per usufruire del beneficio; sicché in caso di omessa presentazione l'esenzione da imposta non potrà essere negata, in presenza di tutte le condizioni previste dalla normativa, ma l'ente potrà irrogare la sanzione minima prevista per l'omessa dichiarazione € 50,00=.

  

(comma 741 lett. d) Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.

Nel Comune di Gattinara è attivo dal 2008 il nuovo Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) nel quale sono stati stabiliti gli indici di edificabilità delle diverse aree del territorio comunale.Gli indici di edificabilità determinano il valore commerciale dell'area fabbricabile; valore sulla base del quale i contribuenti devono versare le imposte comunali sul patrimonio (ICI/IMU).Ai fini ICI e IMU la base di calcolo delle aree fabbricabili deve essere il valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di riferimento sul territorio del Comune di Gattinara.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 18.03.2008, che si riporta per estratto nella normativa, sono stati fissati dei valori minimi per ciascuna classificazione di area compresa nel nuovo PRGC al di sotto dei quali il valore delle aree dichiarato non dovrebbe scendere.La fissazione dei suddetti valori ha unicamente lo scopo di ridurre il contenzioso in sede di verifica da parte del Comune.Dal 1.1.2016 le aree fabbricabili classificate in Categ. SF/SP in Gattinara non dovranno più pagare l'IMU come aree fabbricabili bensì come terreni agricoli, se ricadenti nei fogli soggetti a imposta.

  

(comma 741 lett. e) Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

(comma 746) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per i terreni agricoli, nonchè per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

(comma 758) Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
Per i terreni agricoli i fogli esenti sono dal n. 1 al n. 10 compreso e dal n. 15 al n. 31 del Catasto terreni del Comune di Gattinara.

  

In materia di esenzioni la nuova normativa IMU nulla ha innovato rispetto alla passata disciplina (vd. il comma 759 a confronto con il precedente art. 9 comma 8 del D. L.gs. n. 23/2011).

Restano esenti:
A. gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 
B. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

C. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; 
D. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

E. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810; 
F. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

G. gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera I del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera I -si applicano le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200-.

    

L'IMU si calcola moltiplicando la base imponibile, costituita dal valore degli immobili soggetti ad imposta, per l'aliquota di riferimento fissata dal Comune di Gattinara con deliberazione del consiglio comunale.
L'imposta è dovuta per anni solari in proporzione alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

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Le aliquote del 2024 - 2023 - 2022 - 2021 sono uguali al 2020

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Le aliquote del 2024 - 2023 - 2022 - 2021 sono uguali al 2020

  

La disciplina della nuova IMU ha lasciato invariate le scadenze per il versamento della rata di acconto, da eseguirsi entro il 17 giugno 2024, e quella per il versamento della rata di saldo/conguaglio, da eseguirsi entro il 16 dicembre 2024.
Il contribuente, in alternativa al versamento dell'IMU in due rate, può scegliere di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 17 giugno 2024, ma avrà l'onere di verificare l'eventuale approvazione da parte del comune di Gattinara delle aliquote IMU 2024 e, conseguentemente, valutare la necessità di procedere ad un versamento integrativo di conguaglio.
Coloro che si trovassero in particolari difficoltà economiche potranno richiedere all'Ufficio Tributi  la possibilità di rateizzare, in un massimo di 6 rate ciascuno, sia l'acconto sia il saldo IMU.

  

Se non è stata pagata in tempo l'IMU, si può fare il ravvedimento operoso. Con il modello F24 bisogna versare la rata che era in scadenza aggiungendo sanzioni e interessi. Gli interessi vanno calcolati sui giorni di effettivo ritardo, dal giorno successivo alla scadenza fino a quello del versamento. Oltre l'anno dalla scadenza non sarà più possibile ravvedersi.

  

Il versamento della nuova IMU dovrà essere effettuato esclusivamente con le modalità di cui al D. L.gs. n. 241/1997, ovverosia, tramite il modello F24.
I codici tributo che dovranno essere utilizzati per la compilazione del modello F24 per il versamento della nuova IMU sono i seguenti:
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I suddetti codici devono essere esposti nella sezione "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" del "nuovo" modello F24, così come modificato dal provvedimento Agenzia delle Entrate n. 53906 del 12 aprile 2012, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati". 
Il campo "codice ente/codice comune" deve contenere il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili (Gattinara: D938).
Nel caso in cui il versamento riguardi la prima rata dell'IMU, deve essere barrato lo spazio "Acc." del modello F24; deve essere barrato "Saldo", invece, se il versamento riguarda la seconda rata.
In caso di pagamento in un'unica soluzione, devono essere barrate entrambe le caselle "Acc." e "Saldo" del modello F24. 
I campi "Numero immobili" e "Anno di riferimento" devono essere compilati, rispettivamente, con il numero degli immobili assoggettati all'imposta e l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.
Nel caso in cui ci si avvalga dell'istituto del ravvedimento operoso, sanzioni (Cod. 3924) e interessi (Cod. 3923) dovranno essere versati unitamente all'imposta dovuta. In questo caso, nel modello F24 dovrà essere barrata la casella "Ravv." e nel campo "Anno di riferimento" dovrà essere indicato l'anno in cui l'imposta doveva essere versata.

  

Se si è in ritardo con i pagamenti, nel portale contribuente sul sito del Comune di Gattinara accedendo con password o SPID si può calcolare il ravvedimento operoso.

  

A. La nuova definizione di fabbricato ai fini IMU (vd. comma 741 let.a) determina 2 rilevati modifiche:
1. il terreno contiguo al fabbricato è considerato pertinenza dello stesso solo a condizione che sia accatastato unitariamente allo stabile.
2. La nuova definizione di fabbricato presupponendo l'iscrizione nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita esclude da questa tipologia di immobili i fabbricati collabenti (categoria catastale F2) che di conseguenze scontano l'imposta sulla base del valore del terreno su cui insistono.  
B. In riferimento all'imposizione sulle aree fabbricabili, cambia il trattamento agevolato previsto per quelle possedute e condotte da IAP o CD, in quanto il beneficio dell'equiparazione a terreni agricoli diventa strettamente soggettivo e non si estende più agli eventuali comproprietari che non abbiano la stessa qualifica professionale (vd. comma 743 ultimo periodo).

C. In tema di assimilazione all'abitazione principale la principale novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 riguarda i fabbricati posseduti da cittadini italiani regolarmente iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) che percepiscono nel paese di residenza un trattamento pensionistico. Non essendo stata riproposta l'assimilazione in precedenza prevista dall'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, i citati contribuenti AIRE non godono più di un regime particolare, quindi le unità immobiliari da loro possedute scontano l'imposta secondo le aliquote ordinarie.
D. La Legge di Bilancio 2020 ha innovato anche la disciplina prevista per l'assimilazione dei fabbricati assegnati ad uno dei coniugi a seguito di separazione o divorzio, perché l'ha vincolata alla presenza, all'atto dell'assegnazione, di figli minori (ex. art. 337 sexies cod. civ.) ovvero di figli maggiorenni portatori di handicap grave (ex. art. 337 septies cod. civ.) collocati nel fabbricato in questione; in assenza di figli l'eventuale assegnazione non determina il godimento del regime agevolato.
Il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli non determina di per sé il venir meno dell'assimilazione che si determina solo a seguito dell'eventuale provvedimento di revoca dell'assegnazione.

E. Cambia il meccanismo di calcolo dei mesi di possesso (vd. comma 761):
1. per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; 
2. in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente quindi:
- mese di 28 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
- mese di 29 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
- mese di 30 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
- mese di 31 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;

F. Cambia la procedura ottenere la dichiarazione di inagibilità/inabitabilità IMU che si struttura in due procedimenti alternativi:
1. Richiesta del contribuente di perizia all'ufficio tecnico comunale con allegata idonea documentazione (nessuna novità rispetto alla precedente disciplina).
2. Autocertificazione del contribuente della sussistenza di una perizia di un tecnico abilitato che attesti le condizioni di fatiscenza del fabbricato (la novità 2020 consiste nella previsione espressa che la dichiarazione del contribuente debba fondarsi sulla sussistenza di una perizia di un tecnico abilitato).
G. Con la nuova disciplina IMU il termine per la presentazione della dichiarazione è tornato al 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento ed è stato reintrodotto l'obbligo dichiarativo in 2 ipotesi in precedenza esentate nel 2019 dal D.L. n. 34 (vd. art. 3-quater):
1. In caso di fabbricati concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado bisogna dichiarare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa per beneficiare della riduzione della base imponibile del 50%.
2. In caso di versamento ridotto a seguito dell'applicazione dell'agevolazione del 25% prevista per i fabbricati locati a canone concordato.

NUOVA IMU 2021

NORMATIVA: LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"
A.I.R.E.:  art. 1 comma 48.
A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

E' da evidenziare, dalla lettura della norma, che la riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze.
Quindi hanno diritto alla riduzione IMU solo i titolari di una pensione internazionale, che hanno lavorato in Stati esteri extracomunitari in convenzione con l'Italia e che sono residenti all'estero.
Gli Stati esteri extracomunitari convenzionati con l'Italia sono i seguenti: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell'ex-Jugoslavia*, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d’America), Uruguay, Venezuela. (fonte INPS)

*I Paesi dell'ex-Jugoslavia sono: Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione autonoma)
Per beneficiare della riduzione è necessario presentare Dichiarazione IMU.

ESENZIONI EMERGENZA COVID 19: art. 1 comma 599.
Sono esentati dal pagamento della prima rata (acconto 2021):
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di   allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi   soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
N.B.: Per beneficiare delle esenzioni previste alle lettere b) e d) è indispensabile il requisito per cui soggetto passivo d'imposta e gestore dell'attività devono coincidere.

ULTERIORI ESENZIONI EMERGENZA COVID 19: art. 6 sexies.
Sono esentati dal pagamento della prima rata (acconto 2021):
   a)  gli immobili posseduti dai soggetti passivi che abbiano i requisiti dettati dall'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto.

Sostanzialmente possono beneficiarne gli immobili posseduti da soggetti passivi IMU titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, come di seguito meglio indicati:
1.    esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario (di cui all’art. 32 del TUIR), nonché ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi (di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR), o compensi in denaro o in natura (di cui all’art. 54, comma 1, del citato TUIR) non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, ossia nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019;

2.   a condizione che l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra.

Il beneficio non spetta:
-      ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto n. 41/2021 (23/03/2021);
-   ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del n. 41/2021 (23/03/2021);

-      a specifici enti pubblici;
-   ai soggetti di cui all’art. 162-bis del TUIR, ovvero i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.

N.B.: Per beneficiare dell’esenzione il proprietario dell'immobile deve essere anche il gestore dell'attività e l'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

IMU 2022

ABITAZIONE PRINCIPALE:
NORMATIVA di riferimento:

art. 5-decies del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito nella Legge 215/2021) “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”
art. 1 comma 741, lettera b), LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022."

DISCIPLINA applicabile:
La modifica normativa apportata dal D.L. n. 146/2021 al comma 741 della L. n. 160/2019 ha definitivamente chiarito che in presenza di nuclei familiari in cui membri abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetta per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. 
Per beneficiare della esenzione è necessario presentare Dichiarazione IMU in cui specificare quale sia l'immobile da intendersi quale abitazione principale, barrare il campo Esenzione e riportare nelle annotazioni la seguente motivazione: "Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019".
La dichiarazione per l’anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023.
N.B.: Questa comunque è una novità relativa in quanto da sempre l’agevolazione prevista per l'abitazione principale è applicabile ad una sola unità immobiliare per nucleo famigliare; concetto questo ribadito da numerose e concordi sentenze della Suprema Corte di Cassazione.
 

BENI MERCE:
NORMATIVA di riferimento:

art. 1 comma 751, LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022."

DISCIPLINA applicabile:
A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati che rientrano nella categoria dei beni merce sono esenti dall'IMU.
Per la corretta individuazione dei fabbricati rientranti in questa categoria è necessario fare riferimento alla Risoluzione MEF n.11/DF del 11/12/2013 che ha chiarito che:
- alle nuove costruzioni sono equiparati i fabbricati acquistati dall’impresa costruttrice ed oggetto di interventi di incisivo recupero, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- l'esclusione spetta al costruttore, cioè al soggetto titolare del permesso di costruzione del fabbricato e non ad altri (non è richiesto, però, che l'impresa costruttrice abbia come oggetto dell'attività propria la costruzione di fabbricati, pertanto l'esclusione può essere usufruita da qualsiasi impresa che abbia costruito i fabbricati per la vendita, anche come attività secondaria);
- sono escluse dal beneficio le imprese immobiliari di gestione, cioè quelle che acquistano i fabbricati finiti per destinarli alla vendita;
- l'esclusione scatta quando il fabbricato è ultimato, quindi accatastato. Sino a tale momento l'imposta municipale è comunque dovuta sul valore venale dell'area di sedime;
- i fabbricati sono esenti da IMU fintanto permanga la destinazione alla vendita e non siano in ogni caso locati.

CITTADINI A.I.R.E.:
NORMATIVA di riferimento:

art. 1 comma 48, LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"
art. 1 comma 743, LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”

DISCIPLINA applicabile:
A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.
E' da evidenziare, dalla lettura della norma, che la riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze.
Quindi hanno diritto alla riduzione IMU solo i titolari di una pensione internazionale, che hanno lavorato in Stati esteri extracomunitari in convenzione con l'Italia e che sono residenti all'estero.
Gli Stati esteri extracomunitari convenzionati con l'Italia sono i seguenti: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell'ex-Jugoslavia*, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d’America), Uruguay, Venezuela.
I Paesi dell'ex-Jugoslavia sono: Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione autonoma).
Per beneficiare della riduzione è necessario presentare Dichiarazione IMU.
Per il solo anno 2022 l’IMU dovuta per questa categoria di fabbricati è ridotta eccezionalmente al 37,5% rispetto al 50% stabilito in via ordinaria.

ESENZIONI EMERGENZA COVID 19:
NORMATIVA di riferimento:

art. 78, comma 1, lettera d, e comma 3 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (convertito nella Legge 126/2020) “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”.

DISCIPLINA applicabile:
Per il 2022, così come per il saldo 2020 e per l’anno 2021, resta confermata l’esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.
I beneficiari dell’esenzione devono presentare la Dichiarazione IMU.

IMU 2023 -2024

Nel 2023 - 2024 non sono intervenute modifiche normative di rilievo nella disciplina IMU rispetto a quella in essere per il 2022.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 del 12/09/2022, depositata il 13/10/2022, nella definizione di abitazione principale è stato eliminato con effetto retroattivo ogni riferimento ai componenti del nucleo familiare civilistico del possessore.

La predetta sentenza ha altresì eliminato una delle novità 2022, ossia il secondo periodo del comma 741, lettera b) che disponeva, per effetto della modifica normativa apportata dall’art. 5-decies del D.L. n. 146/2021, che in presenza di nuclei familiari i cui membri avessero stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spettava per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.

  

I soggetti passivi, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.
Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

  

Nel portale contribuente sul sito del Comune di Gattinara accedendo con password o SPID si può consultare la regolarità della propria posizione con il pagamento delle tasse e imposte comunali.
https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/SiscLoginWeb45/Home.aspx?TCK=c87796e989383ce8f0293274926e1abe

  

Le istanze di rimborso per somme erroneamente versate al Comune di Gattinara per IMU vanno presentate all'Ufficio Tributi del Comune di Gattinara- Corso Valsesia 119 - 13045 Gattinara presentando la richiesta all'Ufficio Protocollo o inviandola per posta o per mail ai seguenti indirizzi: protocollo@comune.gattinara.vc.it; tributi@comune.gattinara.vc.it; oppure all'indirizzo di posta certificata pec: anagrafe.gattinara@pec.it.L'istanza di rimborso deve essere presentata entro il termine di 5 anni dalla data di versamento ovvero dalla data in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
L'Ufficio tributi provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

   

DICHIARAZIONE AGEVOLAZIONE IMU ANZIANI E DISABILI
RICHIESTA RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTI/INGIUNZIONI
RICHIESTA RATEIZZAZIONE IMU
ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
RICHIESTA ALIQUOTA AGEVOLATA PER TINTEGGIATURA FACCIATE O RISTRUTTURAZIONE
DICHIARAZIONE GENERICA IMU
ISTRUZIONI DICHIARAZIONI IMU. PER VALORE VENALE AREA FABBRICABILE (VEDI APPENDICE PUNTI 1 E 2.2)
RICHIESTA ASSISTENZA FISCALE
RICHIESTA ALIQUOTA AGEVOLATA IMU PER VINCOLO PAESAGGISTICO
MODELLO CONTRATTO DI COMODATO
AUTOCERTIFICAZIONE PER IMMOBILI INAGIBILI/INABITABILI AI FINI IMU
RICHIESTA RIMBORSO IMU
RICHIESTA RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTI/INGIUNZIONI

Per fissare un appuntamento con l'ufficio tributi digita sul seguente link:

https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/prenotaappuntamenti/Login.aspx?CE=GTNR008&CA=uff004
 

Informativa IMU 2021
Informativa novità IMU 2021

Vedi allegato