TARI e trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti


     

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all’IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo. 
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. In alternativa a tale metodo, il comune, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, può ripartire i costi tenendo conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. 
Le tariffe della TARI devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Esse sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio.
La metodologia tariffaria si articola, in particolare, nelle seguenti fasi fondamentali:
a.    individuazione e classificazione dei costi del servizio; 
b.    suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
c.    ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
d.    calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Il piano finanziario , dunque, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. La delibera di approvazione delle tariffe , invece, è finalizzata a ripartire i costi indicati dal piano finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono  in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).
In materia di TARI il comune ha facoltà di introdurre agevolazioni ed esenzioni, oltre che negli specifici casi individuati dalla legge (abitazioni con unico occupante; abitazioni e locali per uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo), anche in ulteriori ipotesi definite dal comune nell’esercizio della propria autonomia regolamentare.

  

Viasualizza allegato - Regolamento TARI 2024

Visualizza allegato - Il regolamento TARI 2023 è invariato rispetto all'anno 2022

    

Vedi allegati

   

A partire dall’annualità 2024, con delibera del 3 agosto 2023 n. 386, ARERA (Autorità di regolazione per Energia e Ambiente) ha istituito due componenti perequative in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, relative alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (UR1) e alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (UR2). Per il 2024 la componente UR1 è pari a Euro 0,10 per utenza mentre la componente UR2 è pari a Euro 1,50 per un totale di Euro 1,60 per utenza. Le componenti perequative sono dovute per ciascuna utenza e per ciascun anno (dal 2024). L'applicazione delle componenti perequative è rapportato al periodo in cui l'utenza è attiva per lo specifico contribuente. In caso di presenza di pertinenze per una abitazione o in caso di più abitazioni a disposizione, le componenti perequative si applicano una sola volta (sull'abitazione/utenza principale). Nel caso di utenze non domestiche, se presso la stessa utenza sono presenti più categorie tariffarie, le componenti perequative sono dovute solo per una categoria tariffaria.

   

Lo sviluppo matematico del calcolo della quota fissa e di quella variabile del tributo è eseguito secondo i seguenti metodi:
Utenze domestiche:
Quota fissa: superficie dei fabbricati x tariffa a mq.
Quota variabile: tariffa annuale riferita al numero di occupanti.
Utenze non domestiche:
Quota fissa: superficie dei fabbricati x tariffa a mq della categoria di appartenenza.
Quota variabile: superficie dei fabbricati x tariffa a mq della categoria di appartenenza.

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni con unico occupante, come emergente delle risultanze anagrafiche: riduzione del 10%;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30%;
c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno solare, all'estero: riduzione del 30%;
d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30% purché il fabbricato risulti accatastato in categoria A6.
2. La riduzione prevista per le abitazioni con unico occupante è soggetta ad aggiornamento d’ufficio con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la variazione anagrafica.
3. Le riduzioni di cui al comma 1, diverse da quella per le abitazioni con unico occupante, decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione e si applicano sino a quando non vengono meno le condizioni previste per la loro fruizione sulla base dei criteri temporali stabiliti dall’art. 15, comma 2. E’ fatto, comunque, salvo il potere accertativo del Comune che può sostanziarsi anche in aggiornamenti d’ufficio delle riduzioni.

4. Alle utenze domestiche che dimostrino di aver avviato il compostaggio con conseguente utilizzo in sito del materiale prodottodei propri scarti organici si applica una riduzione del 20%. Per poter usufruire della riduzione per compostaggio domestico è necessaria l’iscrizione all’albo comunale dei compostatori domestici istituito ai sensi dell’art.30 del Regolamento consortile per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, approvato con Deliberazione C.C. n. 35 del 29.11.2012, assumendosi gli impegni ivi contenuti oltre alla rinuncia all’utilizzo del contenitore stradaleper il conferimento della frazione organica al pubblico servizio. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 novembre dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e trova applicazione a partire dall’anno d’imposta successivo a quello di attivazione.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 50 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell’anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Alla presente riduzione si applica il terzo comma dell’articolo 23.

Art. 25. Riduzioni per le utenze non domestiche che provvedono in proprio al recupero dei rifiuti speciali assimilati
1.  Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati, per qualità e quantità, agli urbani, ai sensi dell’art. 3 del presente Regolamento, hanno diritto a una riduzione del tributo nella sola quota variabile in relazione alle superfici in cui si producono di norma detti rifiuti speciali assimilati.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. Al fine del calcolo della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti, a pena di decadenza a presentare annualmente, entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento, documentazione idonea ad attestare le quantità di rifiuti, distinti per codici CER, avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente. In particolare, costituisce documentazione idonea la copia del modello unico di denuncia (M.U.D.) ovvero la dichiarazione rilasciata dall’impresa abilitata cha ha effettuato l’attività di recupero. Il Comune ha, comunque, la facoltà di richiedere al contribuente copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D. L.gs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario.
Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nei formulari, nel M.U.D. o in altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

4. La riduzione percentuale di cui al 1° comma è determinata dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente e il quantitativo massimo di rifiuti assimilabili per l’utenza non domestica interessata nell’anno di riferimento.Il quantitativo massimo di rifiuti assimilabili si ottiene moltiplicando il coefficiente di produzione totale annua per unità di superficie relativo alla categoria di utenza domestica interessata, indicato all’art. 12, comma 5 del Regolamento consortile per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con deliberazione C.C. n. 35 del 29.11.2012, per il totale delle superfici dei locali ed aree in cui si producono di norma i rifiuti speciali assimilati.

5. Il funzionario responsabile del tributo, qualora riscontri sulla base di elementi di fatto quali le tipologie e dimensioni dei bidoni per la raccolta in dotazione all’utenza e/o campionamenti dei conferimenti effettuati, che la riduzione calcolata ai sensi del comma precedente non è proporzionata, con provvedimento motivato ridetermina la riduzione spettante.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo sono applicate nel ruolo relativo all’anno di riferimento. In alternativa ove non fosse possibile l’applicazione al ruolo dell’anno di riferimento saranno applicate mediante compensazione alla prima scadenza utile o con il rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 26. Riduzioni per le utenze non domestiche che limitano la produzione di rifiuti organici
1. Alle utenze non domestiche operanti nel settore alimentare che dimostrino di cedere a titolo gratuito, direttamente o indirettamente, beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il Comune di Gattinara riconosce una riduzione nella quota variabile del tributo proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti oggetto di donazione.

2. La presente riduzione è applicata utilizzando la procedura e il meccanismo di calcolo previsti nell’art. 25 per la riduzione riconosciuta per il recupero dei rifiuti speciali assimilati.
3.La presente riduzione è cumulabile con quella prevista per il recupero dei rifiuti speciali assimilati, però, qualora l’utenza interessata utilizzi il servizio pubblico di raccolta, trasporto e trattamento, la somma delle due riduzioni non può determinare la totale esenzione dal pagamento della quota variabile del tributo. Allo scopo, il funzionario responsabile del tributo, con provvedimento motivato, ridetermina la riduzione totale sulla base di elementi di fatto quali le tipologie e dimensioni dei bidoni per la raccolta in dotazione all’utenza e/o campionamenti dei conferimenti effettuati.

4. Qualora l’utenza sia in grado di dimostrare la cessione a titolo gratuito, ma non sia in grado di dimostrare la quantità di beni alimentari donati, la riduzione è riconosciuta a titolo forfettario ed è pari al 20% della sola quota variabile del tributo e non è cumulabile con altre agevolazioni ai sensi del successivo art. 29.

Art. 27. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% (riduzione del 60%) per le utenze non servite dal servizio di raccolta porta a porta.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 150 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso l’isola ecologica comunale.
3. Il tributo è dovuto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 28. Agevolazioni
1. Non sono previste agevolazioni o riduzioni al di fuori delle casistiche previste dalla Legge.
Art. 29. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.
1. Qualora di rendessero applicabili più riduzioni e/o agevolazioni previste dal presente Regolamento si applicherà solo quella più favorevole al contribuente, fatte salve le eccezioni espressamente indicate.
2. Le riduzioni e/o agevolazioni previste dal presente Regolamento si applicano sulla totalità del tributo (parte fissa e variabile), quando non espressamente e diversamente indicato.

    

ACCONTO: 01 LUGLIO 2024 - UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE
SALDO/CONGUAGLIO: 31 DICEMBRE 2024 - UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE

   

Per il versamento della TARI bisogna utilizzare il modello PagoPa che consente il pagamento on line con il proprio Home Banking mediante Bonifico c/bill-PagoPa, il pagamento con carta di credito, presso gli sportelli Sisal Pay e Lottomatica, presso i Pos di alcuni Istituti di credito abilitati, presso gli uffici postali, on line sul sito del Comune di Gattinara o con bancomat o carta di credito presso lo sportello entrate del Comune di Gattinara.

     

Per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa scrivere al seguente indirizzo e-mail protocollo@comune.gattinara.vc.it o accedere al link: 

   

Agli utenti che non versino alle prescritte scadenze le somme indicate negli avvisi di pagamento sarà notificato un avviso di accertamento nel quale sarà quantificato e liquidato il tributo dovuto. L’avviso di accertamento potrà ricomprendere anche più annualità del tributo e sarà maggiorato delle spese di notifica e di procedimento (€.12,80). Le somme indicate nell’avviso di accertamento dovranno essere versate in unica soluzione entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica (salvo eventuale concessione di un piano di rientro rateizzato). In caso di mancato o parziale pagamento dell’importo liquidato nel termine indicato, contestualmente con la quantificazione del tributo dovuto ovvero con separato e successivo atto, al contribuente saranno irrogate le sanzioni previste dal comma 695 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 (30% dell’importo del tributo non versato); in caso di provvedimento separato e successivo, le sanzioni saranno a loro volta maggiorate delle spese di notifica e di procedimento (€.12,80). La riscossione coattiva delle somme accertate dal Comune a titolo di tributo, interessi, sanzioni e spese, in caso di omesso o insufficiente versamento nei termini stabiliti, sarà eseguito direttamente dal Comune ovvero da uno dei concessionari abilitati.

   

Chiunque occupi un immobile è tenuto, entro il  30 giugno dell’anno successivo a quello di occupazione, a darne comunicazione all'ufficio tributi del Comune in cui si trova l'immobile, utilizzando il modulo appositamente predisposto.
La denuncia ha efficacia sino a quando non mutino le condizioni alla base del prelievo, cioè il possesso dell'immobile stesso.
La denuncia di variazione ha la medesima scadenza (30 giugno).

Vedi allegati

      

In Piemonte, la Legge Regionale n. 1 del 2018 ha demandato l’organizzazione e il controllo diretto del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ai comuni, obbligatoriamente associati nei Consorzi di Area Vasta che costituisco gli Enti Territorialmente Competenti.
Nella Provincia di Vercelli l’ente territorialmente competente è il C.O.Ve.Va.R, con sede legale in via Giosuè Carducci n. 4 a Vercelli, tel. 0161/649326, sito web www.covevar.it, e-mail info@covevar.it, PEC covevar@pec.it.
Il C.O.Ve.Va.R, nella sua veste di ente territorialmente competente ha il compito di individuare i soggetti a cui affidare  i segmenti che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: 1) servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti; 2) servizio di spazzamento e lavaggio delle strade; 3) servizio di gestione delle isole ecologiche; 4) servizio di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti.
Nel territorio del comune di Gattinara i suddetti segmenti sono stati così distribuiti: il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti e il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade e il servizio di gestione della locale isola ecologica sono stati affidati alla ditta IREN SAN GERMANO; il servizio di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti sono, invece, rimasti di competenza diretta del comune di Gattinara.

   

IREN SAN GERMANO

   

Numero Verde: 800057577

    

Per la segnalazione di eventuali disservizi e l’invio di reclami da parte degli utenti inviare il modulo in allegato al seguente indirizzo e-mail: info@covevar.it
Per informazioni contattare il numero verde 800 057 577
Ad oggi non risulta attivo uno sportello fisico per l’assistenza agli utenti.

Descrizione

Vedi allegato

  

L'Isola Ecologica è sita in Via Carso ed è attiva per i soli utenti TARI regolarmente registrati presso il Comune di Gattinara con i seguenti orari:
Ora legale:
Lunedì chiuso
Da martedì a sabato dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00
Ora solare:
Lunedì chiuso
Da martedì a sabato dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00
Durante il mese di agosto l’orario potrebbe subire delle modifiche pertanto si consiglia di contattare preventivamente per conferma il seguente recapito 0163/824334.

  

Classificazione dei rifiuti
I RIFIUTI
Le sostanze o gli oggetti che derivano da attività umane o da cicli naturali, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sono definiti rifiuti. Vengono classificati secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
I RIFIUTI URBANI
Fanno parte dei rifiuti urbani : rifiuti domestici, anche ingombranti, rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali. Sapere quale è la composizione dei rifiuti urbani permette di programmare meglio la gestione, quindi lo smaltimento e il riciclaggio.

I RIFIUTI SPECIALI
Fanno parte dei rifiuti speciali : i rifiuti da lavorazione industriale, i rifiuti da attività commerciali, i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti,  i fanghi prodotti da trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, i rifiuti derivanti da attività sanitarie,  i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti,  i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti, ed altri.
I RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP)
I rifiuti urbani pericolosi sono costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur avendo un'origine civile, contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani "normali". Tra i RUP,  i principali sono i medicinali scaduti e le pile.

I RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI
I rifiuti speciali pericolosi sono quei rifiuti generati dalle attività produttive che contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze inquinanti.  Per questo motivo occorre renderli innocui, cioè trattarli in modo da ridurne drasticamente la pericolosità. Nella normativa precedente rispetto a quella in vigore attualmente, tali rifiuti erano definiti come rifiuti tossico nocivi. Per esempio derivanti dalla raffinazione del petrolio, da processi chimici, dall’industria fotografica, dall’industria metallurgica, gli oli esauriti, i solventi,  dalla produzione conciaria e tessile, dagli impianti di trattamento dei rifiuti, dalla ricerca medica e veterinaria.

Come fare la raccolta
Per raccolta differenziata dei rifiuti si intende un sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani differenziata per ogni tipologia di rifiuto (per esempio carta, plastica, vetro, umido, etc). La raccolta differenziata è assolutamente necessaria per salvaguardare l’ambiente. E’ importante che tutti si adoperino per farla , e che tutti contribuiscano  affinché venga fatta nel modo corretto.  Il vero problema è come differenziarla correttamente. Quanti davanti ad un qualcosa da gettare si sono fermati col dubbio su dove e come differenziare? Per aiutare a rimuovere il dubbio è stato predisposto un elenco di rifiuti e come differenziarli.

CARTA
Carta SI : giornali e riviste, tabulati e fotocopie, carta da pacchi, imballaggi in carta e cartoncino, imballaggi per detersivi e scarpe, libri, quaderni e opuscoli, ecc.  Le scatole e gli scatoloni vanno appiattiti.
Carta NO : carta oleata o plastificata, carta chimica di fax, carta autocopiante, carta con residui di colla.
Modalità : raccolta porta a porta quindicinale con contenitore giallo per utenze domestiche.

CARTONE UTENZE COMMERCIALI
Cartone utenze commerciali SI : imballaggi in carta e cartoncino in genere, sacchetti di carta, scatole e scatoloni in cartone (anche ondulato), imballaggi per detersivi e scarpe, fascette in cartoncino. Rompere gli scatoloni e ridurne il volume.
Cartone utenze commerciali NO : carta sporca, sacchetti di plastica.
Modalità : Raccolta porta a porta settimanale del cartone sfuso per utenze commerciali.

VETRO E BANDA STAGNATA
Vetro SI : barattoli, bottiglie e vasetti di vetro. Le bottiglie vanno svuotate.
Vetro NO : vetri per finestre, specchi, oggetti di ceramica e porcellana, lampadine e tubi al neon.

Banda stagnata SI : alluminio, barattoli, fogli di alluminio da cucina, involucri di cioccolato e coperchi di yogurt, scatole di acciaio per biscotti, contenitori, tappi a corona per bottiglie, lattine per bevande, lattine olio.
Banda stagnata NO : barattoli con resti di colori e vernici.
Modalità : raccolta porta a porta quindicinale con contenitore blu per utenze domestiche.

IMBALLAGGI DI PLASTICA
Plastica SI : imballaggi di plastica, contenitori per liquidi, flaconi dei prodotti per l'igiene personale e pulizia della casa, vaschette per l'asporto di cibi, confezioni per alimenti, piatti e bicchieri in plastica, borse e sacchetti per la spesa, plastica in pellicole in genere.
Plastica NO : giocattoli, custodie per CD, musicassette e videocassette, imballaggi in plastica con residui di altri materiali, tutto ciò che non è plastica e imballaggio.
Modalità : raccolta porta a porta quindicinale a sacchi per le utenze domestiche.

UMIDO
Umido SI : avanzi alimentari, scarti di carne, frutta e verdura, avanzi di cucina e cibi, bucce, fondi di caffè, bustine di tè/tisane, piccole ossa, salviette e tovagliolini di carta, ceneri spente, fiori, foglie, erba.
Umido NO : materiali non biodegradabili, imballaggi di carta e cartone, lettiere per cani e gatti, gusci delle cozze o frutti di mare in genere.
Modalità : raccolta porta a porta bisettimanale con contenitore marrone per le utenze domestiche.
Compostaggio domestico : è la pratica antica e sapiente consistente nello smaltire nel proprio orto o giardino gli avanzi di cucina, è il modo migliore di ridurre i rifiuti alla fonte.

R.S.U. - RIFIUTO SOLIDO URBANO INDIFFERENZIATO NON RICICLABILE
R.S.U.  SI : giocattoli rotti, oggetti in gomma, spugne sintetiche, pannolini ed assorbenti, imballaggi e rifiuti sporchi di residui, in genere tutto ciò che non può andare nei contenitori della raccolta differenziata.
R.S.U. NO : tutti i materiali riciclabili e differenziabili come imballaggi in plastica, carta e cartone, vetro e lattine, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti ingombranti, rifiuti elettrici ed elettronici.
Modalità : raccolta porta a porta settimanale con contenitore grigio per utenze domestiche.

Verde SI : avanzi di fiori, foglie, erba.
Verde NO : tronchi di grosse dimensioni.
Modalità : raccolta porta a porta su prenotazione nei giorni stabiliti con contenitore verde per utenze domestiche.
Compostaggio domestico : è la pratica antica e sapiente consistente nello smaltire i rifiuti del verde nel proprio orto e ottenere "il compost" un fertilizzante naturale.

INGOMBRANTI E R.A.E.E.
Ingombranti SI : mobili, materassi e reti, quadri, specchi, manufatti in ferro e legno (grate, balaustre, termosifoni, porte, ecc...) giocattoli voluminosi, sanitari ad esclusione dei materiali provenienti da lavori di ristrutturazione eseguiti dalle ditte private, sci ... ...
Ingombranti NO : residui di ristrutturazione e macerie vanno smaltiti a cura delle ditte edili.
Modalità : raccolta porta a porta quindicinale su prenotazione.

  

La “Carta dei Servizi” è il documento nel quale l’Ente enuncia le regole di organizzazione e di erogazione dei servizi di propria competenza, stabilisce i livelli di qualità delle prestazioni e individua gli strumenti messi a disposizione degli utenti per la comunicazione con l’Ente medesimo, anche con riguardo alla presentazione di eventuali reclami o alla segnalazione di disservizi. La Carta rappresenta, quindi, un irrinunciabile elemento di trasparenza nel rapporto con i cittadini. L’ordinamento normativo reca disposizioni in merito alla qualità dei servizi pubblici, ai casi e ai modi di adozione della carta dei servizi, alle condizioni di tutela degli utenti, nonché alle procedure di indennizzo per il mancato rispetto dei livelli qualitativi previsti. L’Appaltatore dovrà eseguire il servizio conformemente a quanto previsto dal Capitolato e dalla normativa vigente; dovrà, quindi, adempiere anche quanto prescritto dall’art. 2, comma 461, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. La carta dei servizi è elaborata dall’Appaltatore per informare in modo esaustivo i cittadini sulle prestazioni erogate nella gestione dei rifiuti urbani in esecuzione del presente appalto, attraverso contenuti semplici e chiari e, al tempo stesso, precisi e completi, non tralasciando la particolare cura della presentazione grafica.
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Obbligatorio comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei Rifiuti urbani (C.O.VE.VA.R.) con delibera n. 10 del 15 maggio 2024 hanno approvato la “Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani" ai sensi dell'art. 5 della Delibera ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022.

   

Anno 2019 percentuale di raccolta differenziata (raccolta differenziata/raccolta totale) 62,9%
Anno 2018 percentuale di raccolta differenziata (raccolta differenziata/raccolta totale) 63,7%
Anno 2017 percentuale di raccolta differenziata (raccolta differenziata/raccolta totale) 64,6%

  

Il servizio di spazzamento è effettuato 1 volta al mese, nel periodo invernale non viene eseguito a causa delle temperature climatiche.
Vengono esposti eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta.

Descrizione

Al momento non ci sono comunizicazioni.

   

Al momento non ci sono comunizicazioni.

    

Comune di Gattinara
Corso Valsesia 119 Gattinara -VC-

   

Telefono:


0163.824324
0163.824393
0163.824327
0163.824321
 
Orari sportello:
 
Lunedì dalle ore 15.00 alle 17.00
Martedì dalle ore 10.00 alle 13.00
Mercoledì dalle ore 10.00 alle 13.00
Giovedì dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00
 
Per verificare le pratiche e per chiarimenti è possibile prendere un appuntamento on line con gli uffici al seguente link:  
 

   

Per la richiesta di informazioni, la segnalazione di eventuali disservizi e l’invio di reclami da parte degli utenti è attivo l’indirizzo e-mail: protocollo@comune.gattinara.vc.it

    

Le istanze di rimborso per somme erroneamente versate al Comune di Gattinara per TARI vanno presentate all'Ufficio Tributi del Comune di Gattinara- Corso Valsesia 119 - 13045 Gattinara presentando la richiesta all'Ufficio Protocollo o inviandola per posta o per mail ai seguenti indirizzi: protocollo@comune.gattinara.vc.it; tributi@comune.gattinara.vc.it; oppure all'indirizzo di posta certificata pec: protocollo.gattinara@pec.it.L'istanza di rimborso deve essere presentata entro il termine di 5 anni dalla data di versamento ovvero dalla data in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
L'Ufficio tributi provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
 

Vedi allegato

Raccolta sfalci

Si avvisa che il servizio di smaltimento del verde potrà essere usufruito gratuitamente da parte di tutti i contribuenti portando direttamente gli sfalci a propria cura presso l’isola ecologica di Via Carso.
Il servizio di raccolta del verde porta a porta sarà invece gestito come servizio a domanda individuale e verrà effettuato, senza necessità di prenotazione, nelle giornate indicate nel calendario raccolta rifiuti.
Il costo annuo del servizio porta a porta sarà pari a € 76,63 più IVA oltre l’adeguamento ISTAT 2023/2024 per ogni cassonetto del verde.
Coloro che hanno già presentato la domanda nell’anno 2023 e intenderanno proseguire con la raccolta porta a porta, saranno esonerati dal presentare nuovamente la richiesta di attivazione. Verrà inviato il modello Pago Pa per il pagamento entro metà gennaio 2024.
Chi non vorrà più usufruire del servizio porta a porta del verde dovrà inviare disdetta tramite e-mail al seguente indirizzo protocollo@comune.gattinara.vc.it. Se non verrà presentata apposita comunicazione sarà addebitato il costo del servizio per tutto il 2024.
Per i nuovi utenti che vorranno usufruire del servizio porta a porta occorrerà presentare apposita domanda on line al Comune nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2023 e il 10 gennaio 2024 accedendo al link sotto riportato. Coloro i quali hanno in comodato i cassonetti del verde e che non vorranno utilizzare il servizio porta a porta e che avevano ottenuto il cassonetto in comodato versando una cauzione, potranno fare richiesta di rimborso della cauzione versata previa restituzione del cassonetto. Le domande per usufruire del servizio porta a porta o per chiedere la restituzione della cauzione sono reperibili sul sito del Comune di Gattinara al seguente link: https://www.servizipubblicaamministrazione.it/Servizi/FiloDiretto/ProcedimentiClient.Aspx?CE=GTNR008&IDGruppoSelez=479
Chi avesse difficoltà nell’utilizzo della domanda on line potrà rivolgersi allo sportello del digitale situato nell’atrio del Palazzo Comunale.

                     

A partire dal 01/01/2024 anche a Gattinara, come nel resto della Provincia, il servizio di raccolta rifiuti indifferenziati verrà effettuato con cadenza quindicinale.